Gli aggiornamenti sulla normativa antincendio per alberghi riguardano le disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50.
E’ infatti stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.170 del 24 luglio 2015 il Decreto Ministeriale ed anche se non riguarda direttamente l’hotel design è importante sottolineare che lo stesso non può prescindere dalle normative da applicare in questa ed altre direzioni.
Occorre ricordare che la normativa antincendio per alberghi era stata definita con Decreto Ministeriale del 9 aprile 1994 al quale si erano susseguite una quantità di modifiche e integrazioni fino al successivo Decreto Ministeriale n. 529 del 16 marzo 2012 che in qualche modo doveva porre fine all’innumerevole quantità di proroghe che avevano fatto sì che le strutture ricettive lavorassero con Certificati Prevenzione Incendi scaduti irregolario o addirittura essendone sprovvisti.
L’esperienza di progettazione in questo ambito mi ha sempre dato conferma che l’argomento del CPA è sempre delicato proprio perchè in un mare magnum di testi e loro interpretazioni diventa difficile sia per gli albergatori che per i tecnici che per i comandi dei VVFF districarsi tra progetti e controlli; deliberatamente quindi fino al DM 529 ci si è mossi in questo strano gioco di ruoli che non ha portato ad una seria ed effettiva applicazione della normativa antincendio per alberghi, lasciando in definitiva tutti alla passibilità di applicazioni di sanzioni che arrivano fino anche alla chiusura della struttura alberghiera.
In particolare a soffrire maggiormente dell’applicazione di regole e norme sono state le strutture alberghiere tra i 25 ed i 50 posti letto che sono appunto l’oggetto dell’ultimo DM appena andato in pubblicazione in GU; le disposizioni contenute nel decreto si applicano per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, così come definite dal decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994 e successive modificazioni, con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto.
Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le predette strutture turistico-ricettive sono realizzate e gestite in modo da:
– minimizzare le cause di incendio;
– garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
– limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno della struttura ricettiva;
– limitare la propagazione di un incendio ad edifici od aree limitrofe;
– assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
– garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
Le disposizioni tecniche che si trovano nell’Allegato 1 si applicano alle attività ricettive turistico-alberghiere anche nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento, limitatamente alle parti interessate dall’intervento e comportanti l’eventuale rifacimento dei solai in misura non superiore al 50%.
E’ fatta salva la facoltà, per il responsabile delle attività, di optare per l’applicazione delle pertinenti disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994 e successive modificazioni.
Possono essere impiegati nel campo di applicazione del decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili ed a queste conformi.
Gli estintori portatili, gli estintori carrellati, i liquidi schiumogeni, i prodotti per i quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco, diversi da quelli di cui al comma precedente, gli elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite disposizioni nazionali, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il mutuo riconoscimento, sono impiegabili nel campo di applicazione del presente decreto se conformi alle suddette disposizioni.
Le tipologie di prodotti non contemplati dai commi 1 e 2, purché legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Turchia, in virtù di specifici accordi internazionali stipulati con l’Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’accordo sullo spazio economico europeo (SEE), per l’impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello prescritto dal presente decreto, possono essere impiegati nel campo di applicazione del decreto stesso.
Ai fini dell’applicazione del decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012 e successive modificazioni, alle attività ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 9 aprile 1994, si applicano le corrispondenti prescrizioni della regola tecnica di prevenzione incendi di cui all’art. 3 del presente decreto, con le modalità e i tempi fissati dal citato decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012 e successive modificazioni.
Normativa antincendio per alberghi: decreto 14 luglio 2015
Il decreto 14 luglio 2015 entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Occorre qui porre immediatamente una nota sul fatto che l’applicazione è da attuarsi non sull’intera struttura ma solo sulle parti soggette ad intervento il che è molto importante per gli albergatori in quanto si passa da un intervento generalizzato ad uno puntuale, lasciando quindi più respiro in termini economici e di sostenibilità dei costi.
Vorrei un parere per installazione controsoffitto nei bagni e camere , ci vuole ignifugo o normale .
GRAZIE
Dare la risposta non è facile perchè sarebbe necessario che si facesse una analisi del carico di incendio per il Certificato Prevenzione Incendi che deve essere richiesto ai VVFF prima di fare un intervento. In linea di massima posso dire che per quanto riguarda il bagno è necessario che le lastre utilizzate siano del tipo “idrofugo” (quella verde per intenderci) e che nelle camere si utilizzasse o la lastra ignifuga (quella rosa per intenderci) oppure anche semplicemente una doppia lastra classica, questo consentirebbe di ottenere un buon gradi di resistenza al fuoco; naturalmente la questione non è solo relativa al controsoffitto ma anche alle pareti. Il costo di una lastra rosa, verde o bianca varia di pochissimo e la manodopera è sempre la stessa. E’ sempre necessario fare una verifica con un progetto per non incorrere in errori o dare per scontato i suggerimenti.