Vi ricordate quando alla fine degli anni ’90 eravamo in balia dei Wholesaler (GTA, Miki travel, Transhotel & Co) a dispensare camere in allotment a destra e a manca con le tariffe erano rigorosamente FIT? Vi ricordate che erano scontate di almeno un 30% rispetto al listino (dato che la tariffa BAR si riferiva a quel tempo al cappuccino e al cornetto)?

La contrattazione con market manager, molto arroganti, prevedeva l’informazione segreta del prezzo del competitor vicino. Era così possibile stabilire una tariffa leggermente più competitiva.

Stavamo gettando le basi per la creazione dei “nuovi mostri” dell’intermediazione.

E poi abbiamo avuto la nascita di Venere, Expedia, Booking.com, Rates to go, Late Rooms, Initalia e altri ancora che sono stati messi anche in contrapposizione a tutti quei siti territoriali con canone annuale.

Perchè abbiamo scelto le OTA a discapito delle altre soluzioni?

  • Una commissione più sostenibile (a quel tempo)
  • Un incasso anticipato oppure al check out
  • Si è padroni di decidere le tariffe da applicare

Tre punti di forza per cui non importa neppure leggere un contratto.

La gioia indescrivibile nel vedere “nuova prenotazione da Booking.com/Expedia” e la smania di avere sempre più notifiche a costo di aderire alle iniziative che qualcuno ha chiamato “opportunità”.

Abbiamo aderito a tutto:

  • Genius
  • Programma preferiti
  • Member only deal
  • Offerta mobile
  • Zero rischi
  • Prenota prima

Sapete qual’è il paradosso?

Agli occhi del cliente finale tutti questi sconti sono offerti dalle OTA e non dall’hotel.

Ecco cosa odio dei contratti con le OTA dopo averli letti e riletti:

  1. La manipolazione del prezzo al ribasso. Per esempio l’offerta paga ora di Booking.com dal momento in cui abbiamo accettato la virtual card.

    Art. 2.1.6 – Booking.com avrà diritto a contribuire, a proprie spese, al Prezzo della Camera. In tal caso, Booking.com verserà parte del Prezzo della Camera per conto dell’Ospite

  2. L’utilizzo del nostro brand per il loro marketing senza possibilità di utilizzare il loro.

    Art. 4.3 – Marketing (online) e pubblicità PPC (pay-per-click) Art. 4.3.1 – Booking.com ha diritto a promuovere la Struttura Ricettiva utilizzando la denominazione di quest’ultima nelle attività di marketing online, inclusi il marketing tramite e-mail e/o le pubblicità PPC (pay-per-click). Booking.com svolge, a propria discrezione e a proprie spese, campagne di marketing online.

  3. L’applicazione della causa di forza maggiore a proprio vantaggio eludendo la “non rimborsabilità” delle prenotazioni.

    Art. 2.8 – Cause di forza maggiore

    In presenza di una Causa di forza maggiore, la Struttura non addebiterà agli Ospiti (e, laddove applicabile, rimborserà loro) eventuali commissioni, costi, spese e altri importi, inclusi la tariffa (non rimborsabile) o la penale per mancata presentazione, modifica della prenotazione o cancellazione, per (i) cancellazioni o modifiche della prenotazione effettuate dagli Ospiti, o (ii) la parte del soggiorno che non ha potuto essere consumata per una Causa di forza maggiore. In caso di ragionevole e giustificato dubbio, la Struttura Ricettiva potrà chiedere all’Ospite di presentare ragionevoli prove del nesso causale tra la Causa di forza maggiore e la cancellazione, la mancata presentazione o le modifiche alla prenotazione (e fornire a Booking.com, dietro richiesta di quest’ultima, una copia di tali prove). Affinché Booking.com possa classificare una data cancellazione, mancata presentazione o modifica di una presentazione come imputabile a una Causa di forza maggiore, la Struttura Ricettiva dovrà informare Booking.com entro 2 giorni lavorativi a decorrere (a) dalla data prevista per il check-out della prenotazione oggetto di mancata prenotazione o cancellazione, o in alternativa (b) dal check-out, il numero di giorni del soggiorno effettivo. Booking.com non addebiterà alcuna commissione in caso di mancata presentazione o cancellazione o rispetto alla parte della prenotazione che non è stata consumata per una Causa di forza maggiore

  4. L’applicazione dubbia del rapporto legale tra cliente e hotel.

    Art. 2.4.2 – Quando si effettua una prenotazione tramite le Piattaforme, viene posto in essere un legame diretto (e, di conseguenza, un rapporto legale) esclusivamente tra la Struttura Ricettiva e l’Ospite (di seguito “Prenotazione dell’Ospite”).

Fuori contratto trovo poi di cattivo gusto altri aspetti:

 

  1. Il cambio “unilaterale” delle condizioni.
  2. La penalizzazione nel ranking dovuta al ritardo nella risposta ai messaggi.
  3. La richiesta da parte del call center (fuori da qualsiasi clausola contrattuale) di rimborsare gratuitamente una non rimborsabile.
  4. La nuova valutazione di Booking.com con giudizio finale indipendente dalla media dei singoli aspetti.
  5. La paura da parte dell’albergatore di uscire temporaneamente dalla disponibilità delle OTA, temendo di perdere visibilità.
Ricordiamoci che prima di fare guerra alle OTA la dovremmo fare a noi stessi per tutto quello che siamo riusciti a sbagliare in questi anni…

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