Molti non ci hanno fatto fatto caso. Altri hanno visto l’email da parte di Booking.com ma non sono certo andati a richiedere il contratto. Altri ancora hanno richiesto il contratto con gli aggiornamenti ma poi si sono scoraggiati a leggere le 20 pagine. Quei pochi che hanno deciso di leggere, hanno poi sollevato perplessità nei gruppi di discussione su Facebook e LinkedIn.

Sono due argomenti su cui focalizzare l’attenzione:la parity rate e il deposito.

Andiamo in ordine. Un paio di settimane fa Booking.com ha inviato un’email che annunciava un aggiornamento delle clausole generali (GDT):

Pare che non tutti abbiano ricevuto questa email. La prima domanda che ci facciamo è quindi:

“In base a quale criterio sono state scelte le strutture ricettive a cui inviare la comunicazione?”.

Ad ogni modo per richiedere le clausole generali è molto semplice:

  1. Accedere all’extranet
  2. Cliccare su “Impostazioni” e poi su “Contratti”
  3. Cliccare su “Richiedi”

Andiamo quindi a sbirciare il contratto evidenziando quelle che possono essere le novità più importanti per le quali prendere nota:

1) La parity rate

Riportiamo da contratto:

2.2 Parità
2.2.1 La Struttura ricettiva deve offrire a Booking.com “Parità di tariffe e condizioni”, ossia l’applicazione di tariffe identiche o migliori per la stessa Struttura ricettiva, la stessa tipologia di camera, le stesse date, lo stesso tipo di letto, lo stesso numero di ospiti, gli stessi o migliori servizi e servizi aggiuntivi (per es., colazione gratuita, Wi-Fi, check-out
anticipato/tardivo) e le stesse o migliori restrizioni e condizioni, come modifiche alla prenotazione e condizioni di cancellazione, di quelle applicate dalla Struttura ricettiva.

Viene rimarcata un’attenzione non solo alla parity rate col proprio sito web oltre che con gli altri canali distributivi, ma anche una parità di servizi e condizioni che finora aveva trovato poco ostruzionismo.

2.2.2 La Parità di tariffe e condizioni non si applica a tariffe e condizioni:
(i) offerte tramite qualsiasi servizio di prenotazione online che non sia controllato, direttamente o indirettamente, dalla Struttura ricettiva o dalla catena (integrata o meno) a cui appartiene tale Struttura ricettiva;
(ii) offerte su canali offline che non implicano l’uso di internet (per esempio, prenotazioni effettuate di persona presso la reception della Struttura ricettiva, telefonando alla Struttura ricettiva o presso un’agenzia di viaggi fisica) purché i Prezzi delle camere non siano Pubblicati online o Pubblicizzati online;
(iii) che siano Non pubblicate, purché tali tariffe per le camere non siano Pubblicizzate online.

2.2.3 Le Parti riconoscono che le Clausole 2.2.1 e 2.2.2 mirano ad assicurare che le tariffe e le condizioni pubblicate sulla Piattaforma siano competitive, affinché gli Ospiti possano beneficiare di costi di ricerca ridotti, e a impedire che una Struttura
ricettiva approfitti indebitamente degli importanti investimenti effettuati da Booking.com.

Ci asteniamo dal commentare l’ultima frase.

2.2.4 Booking.com può fornire un incentivo sul Prezzo della camera a sue spese. In tal caso, Booking.com deve corrispondere una parte del Prezzo della camera per conto dell’Ospite.

Questa è la parte che farà imbestialire albergatori e host: la struttura ricettiva non può presentarsi con una tariffa online inferiore a Booking.com, ma quest’ultimo può applicare riduzioni tariffarie…

2.2.5 La Struttura ricettiva accetta di fornire, per ogni data di calendario e in base alla disponibilità, una parziale disponibilità per tutte le camere e le tipologie di camera ed è invitata a fornire a Booking.com l’accesso equo a tutte le camere e le tipologie di camera (incluse le varie condizioni e restrizioni applicabili) e le tariffe disponibili per tutto il periodo di efficacia del Contratto durante i periodi di bassa e alta stagione, inclusi fiere, congressi ed eventi speciali.
2.2.6 Le Clausole 2.2.1 e 2.2.2 non si applicano alle Strutture ricettive (ovvero, le strutture) site in Paesi con parità ampia, nel cui caso le disposizioni di tali Clausole sono eliminate e sostituite dalle rispettive disposizioni nell’Allegato 5. Le Clausole 2.2.1 e 2.2.2 non si applicano alle Strutture ricettive (ovvero, le strutture) site in Paesi senza parità specifica.

E’ proprio su questo ultime righe che arriva la rassicurazione di Federalberghi:

Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del comma 166 dell’articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, “è nullo ogni patto con il quale l’impresa turistico-ricettiva si obbliga a non praticare alla clientela finale, con qualsiasi modalità e qualsiasi strumento, prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli praticati dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi, indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto.” (cfr. nostra circolare n. 160 del 2017).

Evidenziamo che tale indicazione trova conferma nel combinato disposto tra la clausola generale n. 1 e la clausola generale n. 2.2.5 del contratto tra Booking.com e le strutture ricettive, ai sensi del quale “le Clausole 2.2.1 e 2.2.2 non si applicano alle Strutture Ricettive site in Paesi senza parità specifica” e “con Paesi senza parità specifica si intendono Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia e le altre giurisdizioni indicate di volta in volta da Booking.com“.

Confermiamo pertanto che gli obblighi di parità previsti dalle Clausole 2.2.1 e 2.2.2 non si applicano alle strutture ricettive site in Italia.
Perchè Booking.com non fa cenno dell’esclusione dell’Italia dalla clausola di parity rate?

2) Il deposito cauzionale

Riportiamo da contratto:

2.4.6 La Struttura ricettiva dovrà versare a Booking.com un deposito cauzionale pari almeno alla somma delle tre fatture con importo maggiore in termini di Commissione dovuta o corrisposta a Booking.com nei 12 mesi precedenti o a un altro importo ragionevolmente stabilito da Booking.com a sua discrezione e su sua richiesta (il “Deposito cauzionale”). Il Deposito cauzionale sarà trattenuto da Booking.com come sicurezza per l’adempimento del pagamento e degli altri obblighi della Struttura ricettiva in base al Contratto. In seguito alla risoluzione del Contratto, Booking.com restituirà il Deposito cauzionale (o qualsiasi saldo restante dopo la deduzione della Commissione arretrata, dei mancati pagamenti e di altri costi dovuti a Booking.com) alla Struttura ricettiva. Il Deposito cauzionale restante sarà corrisposto alla Struttura ricettiva entro 30 giorni dalla liquidazione totale delle responsabilità e degli obblighi arretrati della Struttura ricettiva (incluso il pagamento della Commissione arretrata). Qualora la Commissione arretrata sia superiore al Deposito cauzionale o la Struttura ricettiva non corrisponda frequentemente la Commissione entro le scadenze indicate, Booking.com può richiedere (e la Struttura ricettiva è tenuta a versare) un importo aggiuntivo adeguato ragionevolmente specificato da Booking.com. Booking.com monitorerà le prestazioni (di pagamento) della Struttura ricettiva e potrà restituire il Deposito cauzionale a quest’ultima a propria discrezione. L’importo del Deposito cauzionale non limita o riduce la responsabilità della Struttura ricettiva in base al Contratto. Il Deposito cauzionale non deve generare alcun interesse.

Provando a vestire i panni di una OTA, possiamo anche immaginare la necessità di tutela nei confronti delle strutture ricettive, che forse è la stessa che richiediamo noi ai nostri futuri Ospiti.

Ci sono però forti perplessità sugli importi, probabilmente eccessivi e sulla vera finalità dell’operazione di richiesta del deposito cauzionale. Sembrerebbe quasi che sia l’ennesima spinta per delegare Booking.com alla gestione dei pagamenti…

Ad ogni modo se le condizioni generali non verranno accettate, la struttura ricettiva dovrà contattare il proprio referente di Booking.com e il contratto terminerà.

Dall’alto smentiscono che ci siano novità. Tutto rimane come prima. Ma l’impressione è che si stia combattendo una guerra impari sulla gestione dei pagamenti. E’ solo una modesta impressione…

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