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Contratti e Riforme negli Hotel Stagionali: Stop and Go

Lo Stop and Go, il Jobs Act, la riforma Fornero. Facciamo un po’ di chiarezza per la situazione lavoro e contratti negli hotel stagionali.

La nuova riforma del lavoro varata dal Governo Renzi, il cosiddetto “Jobs act”, tocca sotto molteplici aspetti la contrattazione del mercato del lavoro, lasciando però invariato il regime dei rinnovi applicabili ai contratti a tempo determinato nello spazio temporale di trentasei mesi, arco di tempo massimo per il quale è possibile avere in organico un lavoratore a tempo determinato.

Per quanto riguarda la questione dello stop and go nei rinnovi, risulta quindi ancora in vigore il decreto Giovannini, 76/2013, che ristabilisce la situazione precedente alla riforma Fornero del 2012 in merito a questo importante aspetto della contrattazione, che coinvolge specialmente le attività stagionali.

La riforma Fornero, legge n. 92/2012, aveva infatti protratto significativamente i periodi di “stop and go” per un lavoratore tra un’assunzione e l’altra, con la medesima azienda e nella medesima mansione: il datore di lavoro avrebbe dovuto attendere da un minimo di sessanta a un massimo di novanta giorni per poter riassumere lo stesso lavoratore a tempo determinato. Tempi che sono stati riportati (per il settore turismo) al precedente livello di dieci – per contratti aventi durata inferiore ai sei mesi – o venti giorni – per quelli di durata superiore – proprio dal decreto Giovannini, per porre rimedio a una misura contenuta nella riforma che avrebbe complicato la gestione del personale di moltissime imprese, andando a irrigidire notevolmente la contrattazione.

In particolare, nella legge di conversione del decreto vengono contemplati anche casi in occasione dei quali, non essendo imposto il rispetto di nessuna pausa prima di un rinnovo, è possibile stipulare un nuovo contratto con il medesimo dipendente direttamente all’indomani della scadenza del contratto precedente: tale disciplina si applica per le attività stagionali e in tutti gli altri casi contemplati dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello.

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